Statuto dell’Associazione Amici del Museo

Statuto approvato con atto notarile del 23 novembre 2023, in versione *.pdf

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: AMICI DEL MUSEO DEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI APS – ETS.

L’associazione ha sede legale in via C. Moro n. 39 nel Comune di Padova.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, il tutto in via analogica all’art. 111-ter disp. att. c.c., fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione degli acronimi “APS” e “ETS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” e “Ente del Terzo Settore”)

  • Gli acronimi APS e ETS o le locuzioni “Associazione di promozione sociale” e “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore nell’apposita sezione.

  • La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 35 e 12 del Codice del Terzo settore.

  • Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi degli articoli 35 comma 5 e 12 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati e di chiunque abbia interesse alla conservazione della memoria storica del territorio, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

1) realizzare, mediante l’impiego della tecnologia digitale, un archivio storico della memoria relativa al territorio di Teolo e dei Colli Euganei, individuando come ambito d’indagine quell’area collinare della provincia di Padova (e i territori storicamente connessi dell’area pedecollinare) che costituisce un unicum in senso culturale, storico e antropologico, fin dai tempi più antichi.

2) attuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera f D.Lgs. 117/2017);

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 comma 1 lettera i D.Lgs. 117/2017);

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e storico-culturale (art. 5 comma 1 lettera k D.Lgs. 117/2017);

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Altre azioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si concretizzeranno :

6) nell’individuazione, la raccolta, l’organizzazione e la pubblicazione (principalmente digitale ma anche con altri mezzi) di materiali storici riferiti al suddetto territorio e costituiti da documenti, libri, testimonianze, saperi, consuetudini, comportamenti, linguaggio, espressioni artistiche, letterarie, visive e da tutto quanto attiene alla identità del territorio suindicato, comprese le sue relazioni con le aree contermini.

Perseguirà tale scopo predisponendo un portale da esporre nella rete di comunicazione mondiale, nota come world wide web, per pubblicare e diffondere quanto raccolto, in modo critico e logicamente organizzato.

Si propone, inoltre di:

7) promuovere la conoscenza della “molteplicità” di voci che costituiscono quella complessità che prende il nome di paesaggio/territorio, mediante l’organizzazione di eventi, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni, mostre, incontri, dibattiti e da tutto quanto sia di volta in volta ritenuto utile allo scopo;

8) collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private interessate e coinvolte nella, valorizzazione degli aspetti storici e culturale del territorio;

9) collaborare alla promozione, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, della conoscenza del territorio nei suoi molteplici e diversi aspetti. Realizzando, con l’impiego di media diversi, strumenti di accesso alla conoscenza delle particolarità del territorio da mettere a disposizione degli studenti. Anche realizzando corsi, conferenze, lezioni frontali e ogni altro strumento ritenuto valido allo scopo;

10) promuovere e attuare campagne di documentazione del territorio con l’impiego dei diversi media linguistici e visivi;

11) promuovere e attuare campagne di raccolta di documentazione e testimonianze riferite al territorio, avvalendosi di esperti professionali ma anche di studenti e cittadini adeguatamente preparati e motivati;

12) organizzare, ordinare e rendere pubblici i materiali raccolti utilizzando le diverse modalità e potenzialità della tecnologia digitale e avvalendosi dei canali di comunicazione della rete mondiale;

13) procedere all’organizzazione di campagne di digitalizzazione dei materiali;

14) raccogliere e salvaguardare la memoria orale come particolare fonte di conoscenza storica del territorio nei suoi aspetti della cultura materiale, del vissuto quotidiano, nelle visioni della realtà.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Consiglio direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti con o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione Gli associati hanno il diritto di recesso.

Il socio ha il dovere di versare la quota sociale la quale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile, è annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

 

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • Contribuire nelle diversi modalità che ritenga compatibile con le proprie potenzialità e competenze, all’incremento e alla valorizzazione dell’intento museale.

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.



ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per mancato pagamento della quota sociale, morte, recesso o esclusione

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati

  • Consiglio direttivo

  • Presidente e Vicepresidente

  • Organo di controllo (eventuale)

  • Organo di revisione (eventuale)

ART. 11

(L’assemblea )

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

L’assemblea può svolgersi anche mediante piattaforma online con obbligo di registrare la presenza.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

  • nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, come indicato all’articolo 5.

  • ha cura nella nomina dei componenti degli organi sociali di rispettare la rappresentanza di genere

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega (anche comunicata tramite posta elettronica), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega (anche comunicata tramite posta elettronica).

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, fatto salvo il caso che siano gli unici intervenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero minimo tre e massimo undici membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,

  • attua le deliberazioni dell’assemblea,

  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vicepresidente dell’associazione è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha facoltà di allargare la partecipazione al Consiglio Direttivo, a sua discrezione, a persone che non ne fanno parte ma che possono risultare utili allo svolgimento di particolari attività. Tali soggetti non hanno facoltà di voto all’interno del Consiglio per eventuali deliberazioni da assumere.

ART. 17

(Organo di controllo)



L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e/o associazioni aderenti tenuto a cura dell’Consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata e formulata al Consiglio Direttivo. Copia dei libri può essere consegnata solo all’autorità competente qualora ne faccia richiesta.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • rimborsi da convenzioni;

  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Fra le risorse vengono evidenziate anche le azioni che soci e i simpatizzanti possono conferire all’associazione:

  • 1. il sostegno economico,

  • 2. l’avvallare con la propria autorevolezza, personale o di stato, la bontà del progetto;

  • 3. il patrocinare l’iniziativa per conto dell’ente o istituzione (pubblica o privata) che si rappresenta;

  • 4. il rendere disponibile dati, archivi, documenti, testimonianze;

  • 5. il partecipare attivamente alla raccolta delle informazioni;

  • 6. contribuendo alla comunicazione relativa al progetto;

  • 7. segnalando e impiegando media digitali funzionali all’organizzazione e pubblicazione dei dati.

ART. 21

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 24

(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

LAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, svolte anche da parte dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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